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Glossario

A

Accrediti per compiti assistenziali

Sono redditi fittizi che su richiesta di una persona assicurata, sono iscritti sul suo conto individuale e sono computati, per ogni anno in cui si occupa di un parente prossimo che è a beneficio di un assegno per grande invalido dell’AVS, AI, AINF o dell’assicurazione militare. Gli accrediti per compiti assistenziali ammontano a tre volte la rendita minima annua al momento del diritto e devono essere convalidati annualmente.

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Accrediti per compiti educativi

Sono redditi fittizi che sono computati alla persona assicurata al momento del calcolo della rendita per ogni anno in cui i figli erano minori di 16 anni. Gli accrediti per compiti assistenziali ammontano a tre volte la rendita minima annua al momento del diritto.

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Aiuto in capitale

L’AI può concedere aiuti in capitale se, grazie alla sue esperienze e competenze, con un’attività lucrativa indipendente una persona disabile può raggiungere una capacità al lavoro considerevolmente superiore rispetto a quella in un rapporto di lavoro dipendente oppure se si rendono necessarie trasformazioni aziendali a causa dell’invalidità. Di regola, l’aiuto in capitale è assegnato sotto forma di prestito a interesse rimborsabile.

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Anni di gioventù

Le persone che esercitano un’attività lucrativa pagano i contributi a partire dal 1° gennaio dell’anno seguente il compimento dei 17 anni. Le persone che non esercitano un’attività lucrativa solamente a partire dal 1° gennaio dell’anno seguente il compimento dei 20 anni. I tre anni in mezzo sono computati come anni di gioventù. Di massima non sono considerati al momento del calcolo della rendita di vecchiaia, possono però compensare delle lacune contributiva per un massimo di tre anni successivi.

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Anticipo della rendita

Donne e uomini possono anticipare la rendita di uno o due anni a partire da 62 rispettivamente 63 anni. Un anticipo della rendita comporta una riduzione a vita della rendita di 6,8 % per un anno e di 13,6 % per due anni.

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Assegni familiari

Gli assegni familiari rientrano al tempo stesso nell’ambito della sicurezza sociale e in quello della politica familiare. Queste prestazioni intendono compensare parzialmente i costi sostenuti per il mantenimento di uno o più figli. Esse comprendono l’assegno per i figli, l’assegno di formazione, l'assegno di nascita e l'assegno di adozione.

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Assegni per grandi invalidi AVS

I beneficiari di rendite di vecchiaia hanno diritto, oltre che a tale rendita, anche a degli assegni per grandi invalidi qualora si trovino in una situazione di invalidità grave, media o lieve. Per invalido si intende una persona che abbia costantemente bisogno dell’aiuto di terzi per le proprie attività quotidiane, quali vestirsi, usufruire della toilette, mangiare, alzarsi in piedi, sedersi, ecc. Tale assegno viene concesso indipendentemente dal reddito e dal patrimonio. L’AVS finanzia anche una serie di strumenti ausiliari per i beneficiari di rendite di vecchiaia, laddove questi siano necessari per esigenze di mobilità, comunicazione o per la cura di se stessi. Rientrano fra questi strumenti ausiliari, ad esempio, le protesi, gli apparecchi acustici o le scarpe ortopediche su misura.

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Assegno per grandi invalidi AI

Si considera grande invalida una persona che, a causa di un danno alla salute, necessita dell’aiuto permanente di terzi o di sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita (vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, mangiare ecc.). Anche gli assicurati con un grave danno agli organi sensori possono avere diritto a un assegno per grandi invalidi. Quest’ultimo è un importo mensile versato dall’AI con il quale la persona interessata o la sua famiglia possono finanziare (interamente o in parte) il sostegno necessario.

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Assicurazione facoltativa

L’assicurazione volontaria viene offerta ai cittadini della Svizzera e degli stati membri dell’UE e dell’EFTA che hanno residenza al di fuori della Svizzera, dell’UE o dell’EFTA. È richiesta una prova che attesti un legame con la Svizzera e con l’AVS/AI. Tale prova viene fornita con una permanenza nell’assicurazione di cinque anni ininterrotti immediatamente prima dell’adesione all’assicurazione volontaria. A tal proposito non vengono considerati i periodi d’assicurazione trascorsi nell’UE ovvero nell’EFTA.

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Assicurazione invalidità (AI)

L’assicurazione invalidità (AI), obbligatoria a livello nazionale, permette ad assicurati invalidi di provvedere, completamente o in parte, al proprio sostentamento mediante provvedimenti d’integrazione. Se la (re)integrazione non è possibile o lo è solo in parte, l’AI versa una rendita (parziale). L’invalidità è definita come incapacità al lavoro completa o parziale (o come incapacità di svolgere le occupazioni abituali), causata da un’infermità fisica, psichica o mentale. Il danno alla salute è dovuto a un’infermità congenita, a una malattia o a un infortunio. Una rendita AI è concessa soltanto dopo aver esaminato tutte le possibilità d’integrazione. Il principio dell’integrazione è quindi chiaramente prioritario rispetto al versamento di una rendita.

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)

L'AVS serve a coprire le esigenze esistenziali di base quando, causa vecchiaia o decesso, viene a mancare il reddito proveniente da attività lucrativa. L'AVS versa prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia) o per i superstiti (rendite vedovili e per gli orfani). L'entità delle prestazioni dipende dall'ammontare del reddito conseguito fino al pensionamento e dalla durata dei contributi versati. Di regola, tutte le persone domiciliate o che lavorano in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente nell'AVS. L'AVS si basa sul sistema di ripartizione degli oneri: le generazioni attive finanziano i pensionati, mentre non ha luogo un accumulo di capitale. Sono soggetti all'obbligo contributivo tutti coloro che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. I contributi vengono pagati per metà dai datori di lavoro e per metà dai lavoratori. I lavoratori indipendenti assumono personalmente la totalità dei propri contributi, ma beneficiano di una tavola scalare. Anche le persone senza attività lucrativa domiciliate in Svizzera sono tenute a pagare un contributo secondo le loro condizioni sociali.

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Assicurazione popolare

Nel caso dell’AI si parla di un’assicurazione popolare. Con questa espressione si intende un’assicurazione generale e obbligatoria che riguarda l’intera popolazione svizzera e che dunque viene finanziata principalmente attraverso i contributi degli assicurati, dei datori di lavoro, della mano pubblica (Confederazione), nonché attra-verso i proventi vincolati dell’IVA. Ciascuno è tenuto a versare i contributi previsti dalla legge e ha, in compenso, diritto alle prestazioni stabilite dalla legge.

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C

Capacità al lavoro / Incapacità al lavoro

Si constata un’incapacità al lavoro quando, a causa di problemi di salute, una persona non è più in grado di svolgere la sua attività lucrativa attuale o esercitata da ultimo oppure può farlo solo parzialmente. Esempio Un muratore non può più esercitare la sua attività precedente a causa di problemi di schiena. Di conseguenza, come muratore è incapace al lavoro al 100 per cento. Dal punto di vista medico, però, è possibile che sia completamente capace al lavoro esercitando un'altra attività, fisicamente meno pesante. In questo caso, non sussiste alcuna incapacità al guadagno, poiché con un’attività adeguata al suo stato di salute può continuare a garantirsi completamente un reddito da attività lucrativa. Se invece una persona rimane capace al lavoro solo parzialmente in qualsiasi attività ragionevolmente esigibile da lei, si constata un’incapacità al guadagno parziale.

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Cassa di compensazione

Organo decentrato dell’AVS, che si occupa dei compiti amministrativi. Esistono Casse cantonali di compensazione e Casse professionali di compensazione, che sono state fondate per le attività di determinati settori. La Confederazione gestisce due casse, quella Federale per il personale della Confederazione e quella Svizzera, che si occupa degli assicurati all’estero e dell’AVS facoltativa.

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Cassa di compensazione cantonale

Le casse di compensazione cantonali sono gli interlocutori per le persone con residenza nel Cantone che non aderiscono ad alcuna cassa di compensazione professionale né alla cassa di compensazione della Confedera-zione. Esse offrono a datori di lavoro e lavoratori, lavoratori indipendenti, persone che non esercitano alcuna attività lucrativa, pensionati, disabili e alle persone che prestano il servizio militare, il servizio civile o il servizio di protezione civile, nonché alle lavoratrici in congedo di maternità, una consulenza completa e competente in fatto di AVS/AI/IPG, PC, AF e riduzioni sui premi della LAMal.

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Casse professionali di compensazione

Le casse professionali sono gli unici specialisti non statali che si occupano del 1° pilastro. In qualità di centri di prestazione di servizi organizzati privatamente, indipendenti e neutrali, garantiscono un'elevata sicurezza nella gestione delle assicurazioni sociali.

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Collocamento

Die IV-Stelle verfügt über ein dichtes Beziehungsnetz zu regionalen Arbeitgebenden und kann versicherte Personen kompetent bei der Stellensuche unterstützen. Bei Bedarf wird die versicherte Person nach erfolgreicher Vermittlung bei der Einführung am Arbeitsplatz durch eine Fachperson der IV-Stelle begleitet.

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Conto individuale

Per ogni persona che paga i contributi AVS, le Casse di compensazione tengono un conto individuale (CI). Su questo sono registrati i redditi e gli accrediti per compiti assistenziali. Una persona può avere un conto individuale in casse diverse. Per il calcolo delleprestazioni è fatta una riunione di tutti i CI della persona tramite il suo numero AVS.

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Contratto intergenerazionale

Nell’AVS si parla del cosiddetto contratto intergenerazionale; con questa espressione si intende che i giovani e i lavoratori finanziano le prestazioni delle pensionate e dei pensionati.

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Contributo minimo

Contributo minimo legale da versare all'AVS/AI/IPG.

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Contributo per l’assistenza

Il contributo per l’assistenza permette ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi che desiderano vivere a domicilio e necessitano di un aiuto regolare di assumere una persona che fornisca loro l’assistenza di cui necessitano. Lo scopo principale del contributo per l’assistenza è quello di rafforzare l’autonomia dei beneficiari, di responsabilizzarli e di permettere loro di vivere a casa.

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Controllo del datore di lavoro

L’art. 68 LAVS e l’art. 162 OAVS prescrivono che le casse di compensazione AVS debbano controllare periodi-camente il rispetto delle disposizioni di legge da parte dei datori di lavoro aderenti ad esse. Tale controllo riguarda i conteggi relativi all’AVS/AI/IPG e all’AD. È il Consiglio federale a emettere le disposizioni precise circa l’autorizzazione dei corrispondenti servizi di revisione. Il controllo del datore di lavoro serve in primo luogo a proteggere i lavoratori, a correggere eventuali conteggi errati e a fornire una consulenza ai datori di lavoro.

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Convenzione di sicurezza sociale

La Svizzera ha stipulato con diversi stati delle norme internazionali in materia di sicurezza sociale. Le finalità di questa convenzione sono principalmente il trattamento equo dei cittadini degli stati contraenti, la determinazione del diritto applicabile e il pagamento delle prestazioni all'estero.

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D

Datori di lavoro

I contributi AVS, AI, IPG e AD sono divisi fra datore dilavoro e salariato. I contributi per gli assegni familiari e le spese amministrative sono a carico esclusivamente del datore di lavoro.

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Decisione

Sono considerate decisioni le disposizioni delle autorità nei singoli casi, ove supportate dal diritto pubblico della Confederazione. Esse sono alla base di altri provvedimenti quali modifiche, abrogazioni, respingimenti di domande ecc.

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Dipartimento federale dell’interno

Il DFI è un dipartimento al centro della vita quotidiana. Nel suo settore di competenza rientrano l’AVS e il secondo pilastro, le assicurazioni contro le malattie, gli infortuni e l’invalidità, la sicurezza farmacologica e alimentare e la salute animale. A questi temi si aggiungono la cultura, la politica familiare, le pari opportunità di genere e delle persone con disabilità, la lotta al razzismo, la statistica e le previsioni meteorologiche.

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Diritto di audizione

Tutti hanno diritto a essere ascoltati in giudizio. Alla persona interessata deve essere data l'opportunità di esprimersi in merito all'oggetto della causa, prima che venga emessa una decisione ad essa sfavorevole. Il tribunale ha il dovere di accogliere e valutare quanto dichiarato dall'interessato. Questo principio vale per tutti i tribunali.

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Domicilio

Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

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Durata contributiva

La durata contributiva, insieme al reddito medio determinante annuo, è l’elemento decisivo per il calcolo della rendita di vecchiaia. La durata contributiva completa è di 44 anni per donne e uomini, che in questo caso hanno diritto ad una rendita intera. Chi presenta delle lacune contributive ha diritto unicamente ad una rendita parziale. Ogni anno di contribuzione mancante comporta una riduzione della rendita (1/ 44 per anno).

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E

Estratto del conto individuale

Se si desidera verificare se il proprio datore di lavoro ha effettivamente versato alla cassa di compensazione i contributi prelevati sul salario o se il proprio periodo di contribuzione presenta interruzioni, è possibile chiedere un estratto del proprio conto individuale alla cassa di compensazione, che deve fornirlo gratuitamente.

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Età di pensionamento (a partire da 2024 "Età di referimento")

Momento nel quale gli assicurati possono far valere il diritto alla rendita di vecchiaia senza deduzioni. Età di riferimento a 65 anni per donne e uomini partire dal 1° gennaio 2024: La nuova età di riferimento per le donne e gli uomini è di 65 anni. Per le donne nate nel 1960 non cambia nulla. Per le donne nate nel 1961 o successivamente, l'età di riferimento aumenta gradualmente da 64 a 65 anni, di tre mesi all'anno.

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Età di riferimento

Età di riferimento a 65 anni per donne e uomini partiere dal 1° gennaio 2024: La nuova età di riferimento per le donne e gli uomini è di 65 anni. Per le donne nate nel 1960 non cambia nulla. Per le donne nate nel 1961 o successivamente, l'età di riferimento aumenta gradualmente da 64 a 65 anni, di tre mesi all'anno.

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F

Fattore di rivalutazione

ll fattore di rivalutazione aumenta il reddito degli anni precedenti al livello salariale attuale. Viene determinato sulla base della prima iscrizione del conto individuale rilevante per il calcolo della rendita.

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Finanziamento dell’AI

L’AI viene finanziata in base al cosiddetto sistema di ripartizione; in altre parole, le entrate di un determinato anno contabile servono fondamentalmente per la copertura delle spese assicurative dello stesso anno. Non viene pertanto accumulato capitale. L’AI ottiene i mezzi necessari per il finanziamento degli oneri dai contributi degli assicurati, dei datori di lavoro e della Confederazione, nonché dall’IVA, dai proventi del fondo di compensazione e dalle azioni di regresso.

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Fondo di compensazione AVS/AI/IPG

Sul fondo di compensazione vengono accreditati tutti i contributi degli assicurati, del datore di lavoro e della Confederazione, nonché i relativi interessi, e vengono addebitate tutte le prestazioni. L’importo del fondo di compensazione non può scendere sotto il valore di una spesa annua. Il fondo AVS ha lo scopo di compensare eventuali oscillazioni del reddito nel breve termine dovute al sistema di ripartizione e alla situazione economica. Se i pagamenti annui dell’AVS superano i redditi dello stesso anno, le prestazioni possono dunque continuare a essere erogate grazie al fondo di compensazione.

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Franchigia per beneficiari di rendita di vecchiaia con attività lavorativa

Per i salariati in età di pensionamento vale una franchigia di 16 800 franchi all’anno, sui quali non sono da pagare contributi. Solo la parte di reddito che supera la franchigia è soggetta all’obbligo contributivo. Se una persona lavora per più datori di lavoro, la franchigia vale per ogni rapporto di lavoro.

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G

Grado d’invalidità

Il grado d’invalidità è un concetto economico, non medico. Il grado d’invalidità si ottiene dal confronto tra il reddito conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità (reddito senza invalidità) e quello che può ancora essere conseguito con l’invalidità (reddito d’invalido). Viene quindi quantificata in percentuale la perdita di guadagno provocata dal danno alla salute esistente. A seconda della percentuale di perdita di guadagno e dunque del grado d’invalidità, si ha diritto a un quarto di rendita, a una mezza rendita, a tre quarti di rendita o a una rendita intera. Il grado d’invalidità determina il tipo di rendita AI per la quale sussiste un diritto, secondo le modalità seguenti: grado d’invalidità almeno del 40 per cento = un quarto di rendita / grado d’invalidità almeno del 50 per cento = mezza rendita / grado d’invalidità almeno del 60 per cento = tre quarti di rendita / grado d’invalidità almeno del 70 per cento = rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 40 per cento, non si ha diritto ad alcuna rendita AI.

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Grande invalidità

Si è di fronte a un caso di grande invalidità allorquando una persona abbia regolarmente bisogno dell’aiuto di terzi per le proprie attività di vita quotidiane (alzarsi, sedersi, vestirsi, mangiare ecc.) È considerato invalido anche chi, a causa di una malattia, necessita di cure costanti e particolarmente costose, ha continuamente bisogno di essere sorvegliato di persona oppure, a causa di danni sensoriali subiti, è in grado di avere rapporti sociali solo con l’aiuto di terzi.

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I

Importo della Rendita

Importo calcolatorio della rendita, basato sulla durata contributiva e sul reddito medio annuo determinante.

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Incapacità al guadagno

Una persona incapace al guadagno non è più in grado di garantirsi un reddito da attività lucrativa o lo è solo parzialmente. L’entità dell’incapacità al guadagno è stabilita dall’ufficio AI. Esempio Un muratore non può più esercitare la sua attività precedente a causa di problemi di schiena. Di conseguenza, come muratore è incapace al lavoro al 100 per cento. Dal punto di vista medico, però, è possibile che sia completamente capace al lavoro esercitando un'altra attività, fisicamente meno pesante. In questo caso, non sussiste alcuna incapacità al guadagno, poiché con un’attività adeguata al suo stato di salute può continuare a garantirsi completamente un reddito da attività lucrativa. Se invece una persona rimane capace al lavoro solo parzialmente in qualsiasi attività ragionevolmente esigibile da lei, è riconosciuta un’incapacità al guadagno parziale.

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Indennità di perdita di guadagno (IPG)

Le indennità di perdita di guadagno servono a coprire una parte della perdita di guadagno delle persone che prestano servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile. Dal 2005 le IPG coprono anche la perdita di guadagno in caso di maternità (indennità di maternità) e, dal 2021, la perdita di guadagno durante il congedo di paternità. L'assicurazione è obbligatoria e l'obbligo contributivo sussiste per tutti coloro che versano i contributi AVS/AI. I contributi vengono riscossi insieme a quelli per l'AVS, secondo le stesse modalità.

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Indennità giornaliera dell’AI

Parallelamente ai provvedimenti d’integrazione, può essere concessa un’indennità giornaliera. In qualità di reddito sostitutivo, questa garantisce il sostentamento dell’assicurato per la durata dei provvedimenti d’integrazione.

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Indennità in caso di maternità (IMat)

Le donne che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto all’indennità di maternità per le prime 14 settimane dopo la nascita del bambino. L’indennità per la perdita di guadagno ammonta all’80 % del reddito medio conseguito prima del parto, ma al massimo a 220 franchi al giorno. Se la madre riprende il lavoro prima, il diritto termina prematuramente. I fondi per l'indennità di maternità provengono dell'indennità di perdita di guadagno (IPG).

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Indennità per l'altro genitore

Nel referendum del 27 settembre 2020 è stato accettato il congedo di paternità. I padri esercitanti un’attività lucrativa hanno diritto a due settimane di congedo di paternità (al massimo 14 indennità giornaliere) nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Per compensare la perdita di guadagno ricevono un’indennità pari all’80 per cento del reddito da lavoro medio soggetto all’AVS conseguito prima della nascita del figlio, fino a un importo massimo di 220 franchi al giorno. A seguito della riforma «Matrimonio per tutti», anche la moglie della madre del bambino ha diritto a un’indennità. Per questo motivo, dal 1° gennaio 2024 il termine «indennità di paternità» è sostituito con «indennità per l’altro genitore».

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Indicazione dei rimedi giuridici

L'indicazione dei rimedi giuridici ha lo scopo di informare la persona interessata da un atto amministrativo o dalla decisione di un tribunale circa le sue possibilità di impugnare la decisione dell'autorità o del tribunale. Una regolare indicazione dei rimedi giuridici deve contenere la dicitura di indicazione dei rimedi giuridici, la denominazione dell'autorità o del tribunale presso la/il quale deve essere presentato il rimedio giuridico, e il termine entro il quale il rimedio giuridico deve essere presentato ed eventualmente motivato.

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Indice misto

Di norma, ogni due anni il Consiglio federale adegua le rendite all’andamento dei salari e dei prezzi. Le rendite vengono adeguate prima dello scadere dei due anni qualora l’inflazione superi in un anno il quattro per cento. L’adeguamento avviene sulla base del cosiddetto indice misto, che corrisponde alla media dell’indice dei salari e dei prezzi.

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Indipendenti

Gli indipendenti pagano un tasso contributivo AVS, AI, IPG e AD di 10,0 %. Per entrate annue inferiori ai 58 800 franchi si considera un tasso più basso (tavola scalare decrescente dei contributi).

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Infermità congenite

Per «infermità congenite» si intendono le infermità esistenti a nascita avvenuta. La sola predisposizione a una malattia non è considerata infermità congenita. Il momento in cui l’infermità è accertata non ha importanza. Le malattie riconosciute come infermità congenite, per le quali sussiste un diritto a prestazioni dell’AI, sono elencate nell’allegato all’ordinanza sulle infermità congenite. Nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 20 anni, l’AI si fa carico di tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura di un’infermità congenita, a prescindere dalla capacità al guadagno di cui disporranno in futuro. A partire dal compimento del 20° anno di età, il finanziamento dei provvedimenti sanitari spetta all’assicurazione malattie.

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Inizio del diritto

Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le donne a partire dai 64 e gli uomini dai 65 anni, se hanno versato i contributi per un anno intero. È possibile far valere il diritto alla rendita fino a due anni prima e al massimo fino a cinque anni dopo.

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L

Lacune contributive

Chi non ha pagato i contributi ogni anno fra il 1° gennaio dell’anno seguente il compimento del 20° anno e il 31 dicembre prima del raggiungimento dell’età di riferimento e non ha diritto ad accrediti per compiti educativi o assistenziali presenta delle lacune contributive. Queste comportano una riduzione della rendita di vecchiaia. Questi anni possono essere completatiper intero o parzialmente dagli anni di gioventù.

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Lavoro a titolo di prova

Il lavoro a titolo di prova consente di mettere alla prova sul mercato del lavoro primario una persona con un danno alla salute che dispone delle capacità necessarie, facendole svolgere un’attività lucrativa presso un’impresa per al massimo sei mesi. Durante questo periodo essa riceve un’indennità giornaliera o una rendita dell’AI. Il datore di lavoro può quindi valutare concretamente il lavoro di un potenziale futuro dipendente senza correre alcun rischio, dato che in questa fase non viene concluso alcun contratto di lavoro né versato un salario. La possibilità di conoscersi meglio può aumentare notevolmente le opportunità d’integrazione.

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Limite di reddito

Reddito (minimo) massimo annuale stabilito dal Parlamento, rilevante per il calcolo del diritto alle prestazioni.

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M

Mercato del lavoro primario e secondario

Per «mercato del lavoro primario» si intende il mercato del lavoro regolare, in cui sussistono i rapporti di lavoro dell’economia libera. Per «mercato del lavoro secondario», invece, si intende quello che offre posti di lavoro protetti.

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Mezzi ausiliari

Gli strumenti ausiliari sono degli oggetti che sono necessari in casi particolari per prevenire un handicap se imminente o per compensarlo se già intervenuto. Tali strumenti ausiliari possono servire per affrontare la vita quotidiana (locomozione, comunicazione con il mondo circostante, cura di se stessi), per esercitare un’attività o per recarsi a scuola.

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N

Numero AVS

Dal 1° luglio 2008 nell’AVS (così come nell’AI e nell’IPG) viene utilizzato un numero assicurato a 13 cifre. Il numero è completamente anonimo e soddisfa i requisiti validi in materia di tutela dei dati. Esso viene assegnato una volta sola e non cambia neanche in caso di, p. es., modifica del nome in seguito a matrimonio. Un uso diffuso, sebbene mirato e controllato, del numero AVS nella rete della sicurezza sociale facilita notevolmente il coordinamento del sistema decentralizzato. Esso permette di gestire in maniera efficace la collaborazione fra gli organi del sistema di assicurazione sociale decentralizzato svizzero e, dunque, permette un notevole risparmio di lavoro.

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O

Obbligo contributivo

Chi abita o lavora in Svizzera è assicurato obbligatoriamente all’AVS. Per le diverse categorie: datori di lavoro, indipendenti e persone senza attività lucrativa vi sono diverse precise norme.

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Obbligo di partecipazione

La persona assicurata deve fare tutto il possibile per evitare conseguenze dovute a un problema di salute, e in particolare per ridurre la durata e l’entità dell’inabilità al lavoro e per prevenire il verificarsi di un’invalidità. Vi è inoltre l’obbligo a realizzare attivamente tutte le misure ragionevoli per il mantenimento del posto di lavoro attuale e/o per l’inserimento nel mondo del lavoro. Se una persona non adempie i propri obblighi, le prestazioni possono essere decurtate o negate.

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Opposizione

L’opposizione è uno strumento giuridico di prima istanza previsto dal diritto svizzero. Tipicamente l’opposizione viene giudicata dallo stesso servizio che ha già emesso la decisione contestata.

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P

Persone senza attività lucrativa

Le persone che non esercitano un’attività lucrativa pagano i contributi a seconda del loro patrimonio e delle loro entrate. Gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa fino all’età di 25 anni pagano un forfait all’anno. Se il coniuge paga almeno il doppio del contributo minimo, non è necessario pagare i contributi.

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Plafonamento

Le rendite singole di due coniugi sommate non possono superare il 150 % (3 675 franchi) della rendita massima per persone sole. Nel caso di superamento dell’importo, le rendite singole sono plafonate di conseguenza.

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Prestazioni complementari

Le prestazioni complementari (PC) sono state introdotte nel 1966. Esse sono di ausilio laddove le rendite dell’AVS/AI ovvero le indennità giornaliere dell’AI unite al patrimonio non siano sufficienti per coprire i costi di sussistenza minimi. Le PC intendono dunque assicurare la sopravvivenza e, in ultima analisi, prevenire la povertà. Dal punto di vista della politica sociale le PC sono dunque uno strumento su misura per garantire concretamente e individualmente a ogni pensionato il minimo vitale, come sancito dalla costituzione.

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Prestazioni in denaro

Le prestazioni in denaro nelle assicurazioni sociali sono costituite, in particolare, da indennità giornaliere, prestazioni complementari annuali, assegni per grandi invalidi e assegni per prestazioni in natura.

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Prestazioni in natura

Le prestazioni in natura sono prodotti concreti di natura materiale, come ad es. mezzi ausiliari. Nel caso delle prestazioni complementari, è considerato come una prestazione in natura anche il rimborso dei costi per malattia e per disabilità.

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Principio dei tre pilastri

Il 1 pilastro − la previdenza statale − deve, in concorso con l'AVS/Ai e le prestazioni complementari, introdotte nel 1966, coprire in maniera adeguata i bisogni vitali delle persone anziane, dei superstiti e degli invalidi. Con le prestazionie del 2 pilastro, la previdenza professionale, il mantenimento del livello di vita precedente deve essere assicurato. Con il 3 pilastro, la previdenza individuale, siè resa possibile la pa resa a carico dei bisogni personali e particolari.

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Priorità dell'integrazione sulla rendita

Secondo questo principio occorre in primo luogo fare tutto il possibile per mantenere o reintegrare le persone nel mercato del lavoro (provvedimenti professionali). Solo dopo aver esaminato tutte le possibilità d’integrazione, si valuta il diritto a una rendita.

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Provvedimenti d’integrazione

I provvedimenti d’integrazione dell’AI comprendono: i provvedimenti d’intervento tempestivo, che hanno lo scopo di permettere agli assicurati con problemi di salute di rimanere il più possibile capaci al lavoro, di mantenere il posto attuale o di essere integrati in uno nuovo; i provvedimenti di reinserimento, che fungono da preparazione all’esecuzione di provvedimenti professionali affinché questi abbiano buone possibilità di successo; i provvedimenti professionali, volti all’integrazione professionale; i provvedimenti sanitari, fino al compimento dei 20 anni, per la cura di infermità congenite e il miglioramento della capacità al guadagno; i mezzi ausiliari, quali ad esempio apparecchi acustici, carrozzelle o scarpe ortopediche.

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Provvedimenti di reinserimento

I provvedimenti di reinserimento sono tesi a preparare alla reintegrazione nel mondo del lavoro o all’attuazione di provvedimenti professionali. Sono destinati in particolare agli assicurati con una capacità al lavoro limitata per motivi psichici. Per poter beneficiare di provvedimenti di reinserimento, l’assicurato deve presentare un’incapacità al lavoro almeno del 50 per cento da almeno sei mesi. Rientrano tra i provvedimenti di reinserimento: ripristino della resistenza psicofisica; potenziamento della prestazione lavorativa; reinserimento a contatto con l’economia e sostegno sul posto di lavoro.

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Provvedimenti sanitari (d’integrazione)

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 20 anni, l’AI si fa carico delle spese per provvedimenti sanitari direttamente volti all’integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e significativo la capacità al guadagno o a evitarne una diminuzione notevole. Nel caso delle infermità congenite riconosciute, l’AI si assume anche le spese per la cura della malattia in sé. Dopo il compimento del 20° anno di età, l’assunzione delle spese per i provvedimenti sanitari spetta all’assicurazione malattie.

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Provvedimento professionale

L’AI agisce in base al principio «priorità dell’integrazione sulla rendita», ragion per cui, per ogni richiesta di prestazioni, verifica di propria iniziativa se sia possibile e opportuno attuare provvedimenti d’integrazione professionale. I provvedimenti professionali mirano a ristabilire, mantenere o migliorare la capacità al guadagno di un paziente. Esistono i provvedimenti professionali seguenti: orientamento professionale; riformazione professionale; prima formazione professionale; collocamento; lavoro a titolo di prova; assegno per il periodo d’introduzione; indennità per sopperire all’aumento dei contributi; aiuto in capitale.

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R

Reddito annuo medio

È la somma dei redditi rivalutati (contributi da attività lucrativa, senza attività lucrativa, divisi a seguito di divorzio) e la media degli accrediti per compiti educativi e assistenziali.

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Reddito d’invalido

Per «reddito d’invalido» si intende il reddito che può essere conseguito in seguito all’insorgenza di un danno alla salute. Esempio Una persona che, in seguito a una malattia o un infortunio, è costretta in carrozzella, può comunque continuare a svolgere la sua professione precedente (attività amministrativa) e quindi conseguire anche lo stesso reddito. La persona in questione non subisce alcuna perdita di guadagno né è incapace al guadagno. Per un’altra persona con lo stesso problema di salute, ma che in precedenza era infermiera, la situazione è invece diversa, dato che non può più continuare a svolgere la professione precedente. In questo caso, si considera il reddito che la persona conseguiva prima che insorgesse il danno alla salute e quello che potrà conseguire a conclusione dei provvedimenti d’integrazione (p. es. una riformazione professionale quale assistente sociale). In base a questo confronto tra i due redditi, l’AI calcola il grado d’invalidità. A seconda di quest’ultimo, può sussistere il diritto a una rendita parziale dell’AI.

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Reddito da lavoro

Fanno parte del reddito da lavoro i proventi che derivano agli assicurati da un’attività e che dunque ne aumentano le capacità economiche. Per reddito da capitale, che non è soggetto all’obbligo contributivo, si intende la mera amministrazione del proprio patrimonio. Per redditi da lavoro generati in Svizzera si intendono quelli derivanti da un’attività dipendente o indipendente esercitata nel nostro paese nel settore dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura o nell’ambito di una libera professione.

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Registro delle rendite

Registro centrale delle prestazioni correnti in cui sono riportate le prestazioni pecuniarie; serve anche per evitare pagamenti ingiustificati, facilitare l'adeguamento delle prestazioni e notificare i decessi alle casse di compensazione . Il registro delle rendite è gestito dall'Ufficio centrale di compensazione di Ginevra.

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Rendita d’invalidità

Una rendita d’invalidità può essere concessa solo se i provvedimenti d’integrazione non sono stati efficaci o non nella misura auspicata. L’importo della rendita AI è stabilito in base al grado d’invalidità, secondo le modalità seguenti: grado d’invalidità almeno del 40 per cento = un quarto di rendita / grado d’invalidità almeno del 50 per cento = mezza rendita / grado d’invalidità almeno del 60 per cento = tre quarti di rendita; grado d’invalidità almeno del 70 per cento = rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 40 per cento, non si ha diritto ad alcuna rendita AI.

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Rendita di vecchiaia

La rendita di vecchiaia è la prestazione più importante dell’AVS. Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l’età di pensionamento ordinaria. A partire dal 1° gennaio La nuova età di riferimento per le donne e gli uomini è di 65 anni., le donne nate nel 1960 non cambia nulla. Per le donne nate nel 1961 o successivamente, l'età di riferimento aumenta gradualmente da 64 a 65 anni, di tre mesi all'anno. Tali persone devono inoltre avere versato contributi all’AVS per almeno un anno. La rendita di vecchiaia viene calcolata in base a principi attuariali. L’ammontare della rendita di vecchiaia dipende dai contributi versati. Il diritto alla rendita di vecchiaia sorge il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. Esso si estingue alla fine del mese in cui l’avente diritto decede.

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Rendita intera

La rendita intera è versata quando la persona aventediritto ha pagato i contributi dall’anno successivo il compimento di 20 anni fino all’inizio del diritto (vecchiaia, morte, invalidità), o comunque ha assolto l’obbligo contributivo (43 rispettivamente 44 anni = scala delle rendite 44). Altrimenti si riceve una rendita parziale (scale 1 fino a 43).

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Rendita massima

È l’importo massimo stabilito dalla legge, dipendente dal reddito annuo medio e dalla durata contributiva. La rendita massima equivale al doppio della rendita minima.

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Rendita minima

Importo minimo stabilito dalla legge per una rendita, indipendentemente dal reddito medio effettivo.

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Rendita per figli

È versata, in più della rendita di vecchiaia, agli assicurati che hanno a loro carico figli fino ai 18 anni (o 25 anni se sono in formazione). Nel caso in cui entrambi i genitori percepiscono una rendita di vecchiaia, si ha diritto a due rendite per figli. Queste rendite sommate non possono superare il 60 % della rendita massima.

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Rendita per orfani

Figli fino ai 18 anni (o fino a 25 se in formazione), il cui padre o madre muore hanno diritto ad una rendita per orfani. Corrisponde al 40 % della rendita di vecchiaia della persona deceduta. Nel caso in cui siano morti entrambi i genitori, sono versate 2 rendite per orfani, che sommate corrispondono al 60 % della rendita di vecchiaia massima AVS.

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Rendita per orfani

Pensione per coniugi o partner registrati che hanno figli al momento della vedovanza. Le vedove senza figli hanno diritto a una pensione se hanno più di 45 anni al momento della vedovanza e sono sposate da almeno cinque anni. Corrisponde al 40 % della rendita di vecchiaia della persona deceduta. Nel caso in cui siano morti entrambi i genitori, sono versate 2 rendite per orfani, che sommate corrispondono al 60 % della rendita di vecchiaia massima AVS.

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Rendite ordinarie

Le rendite ordinarie dipendono dai contributi versati e vengono corrisposte allorquando i relativi presupposti risultano soddisfatti.

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Rendite parziali

Gli assicurati con una durata contributiva incompleta ricevono solo una rendita parziale.

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Rendite per superstiti

Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori, i superstiti vengano a trovarsi in gravi difficoltà finanziarie. Vi sono tre categorie di rendite per superstiti: le rendite per vedove, le rendite per vedovi, le rendite per orfani.

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Richiesta / Richiesta di prestazioni AI

Per ricevere prestazioni dell’AI gli assicurati devono inoltrare una richiesta presso l’ufficio AI del loro Cantone di domicilio. Per le persone che non risiedono in Svizzera è competente l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. Contrariamente alla comunicazione ai fini del rilevamento tempestivo, la richiesta di prestazioni AI può essere inoltrata solo dall’assicurato (o dal suo rappresentante legale), che deve firmare di proprio pugno la richiesta.

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Rilevamento e intervento tempestivi

Il rilevamento e l’intervento tempestivi costituiscono mezzi di prevenzione utilizzati dall’assicurazione invalidità (AI) per individuare rapidamente persone che presentano i primi segnali di un rischio d’invalidità e aiutarle, con provvedimenti adeguati, a rimanere o a reinserirsi nel processo lavorativo, evitando così l’invalidità.

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Rinvio della rendita

Le persone che hanno diritto ad una rendita di vecchiaia possono rinviarla interamente un anno ed al massimo per cinque anni (è possibile la revoca mensile prima dell’età definitiva in cui è possibile il rinvio). Nel caso di rinvio della rendita, la persona assicurata rinuncia al beneficio della rendita. Il rinvio della rendita può essere revocato in seguito in un mese a scelta. Il rinvio della rendita dà diritto ad un aumentodell’importo della rendita fra il 5,2 % ed il 31,5 % a seconda della sua durata.

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S

Salariati

I salariati pagano contributi AVS, AI, IPG e AD a metà con il datore di lavoro, che li riversa alla sua cassa di compensazione.

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Sistema di capitalizzazione

Il sistema di capitalizzazione è un metodo per il finanziamento delle assicurazioni e delle istituzioni di previdenza. Secondo questo metodo i contributi di ogni persona vengono investiti nel mercato dei capitali e ripagati al termine del periodo d’assicurazione. In questo modo ognuno risparmia per se stesso. Per le casse pensione che applicano questo metodo ciò equivale a dire che tutti i contributi versati nel corso della propria vita vengono accreditati su una sorta di conto di risparmio simile a quello di una banca. Il contrario del sistema di capitalizzazione è il sistema di ripartizione, secondo il quale il denaro versato viene utilizzato per altre persone.

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Sistema di ripartizione

L’AVS è finanziata tramite un sistema di ripartizione: la generazione attiva finanzia le beneficiarie e i beneficiari di rendite. I contributi incassati sono utilizzati direttamente per il finanziamento delle prestazioni, quindi «ripartiti». Non viene risparmiatodenaro. L’oscillazione delle entrate a breve termine è parificata dal fondo di compensazione AVS.

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SMR

SMR è l’abbreviazione di «servizio medico regionale». Se del caso, gli uffici AI possono far ricorso a specialisti di un SMR per ulteriori accertamenti. In qualità di organi medici specializzati, i SMR sono a disposizione dell’AI per fornire valutazioni dal punto di vista della medicina assicurativa, valutando in particolare se la capacità funzionale degli assicurati sia sufficiente per l’esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile. I SMR sono indipendenti per quanto concerne le loro decisioni in ambito medico. Se del caso, dopo aver esaminato gli incarti, possono decidere di sottoporre essi stessi gli assicurati a una visita medica.

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Solidarietà

La popolazione attiva finanzia le rendite di vecchiaia correnti, sapendo che le generazioni future faranno lo stesso. Le persone che guadagnano di più pagano più contributi di quanti ne servano per finanziare la propria rendita di vecchiaia. Le persone economicamente più svantaggiate ricevono più prestazioni di quelle corrispondentiai contributi versati. Gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sostengono la solidarietà con le persone aventi dei compiti di assistenza. Lo splitting sostiene invece la solidarietà fra i coniugi.

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Splitting

Per il calcolo della rendita di vecchiaia i redditi conseguiti da entrambi i coniugi durante gli anni di matrimonio vengono accreditati per metà a ciascuno. Le condizioni per la ripartizione dei redditi sussistono se i coniugi erano assicurati negli stessi anni. Lo splitting è effettuato non appena entrambi i coniugi hanno raggiunto l’età di riferimento, divorziano oppure se una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia.

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T

Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica in merito ai ricorsi contro le decisioni delle autorità federali. In determinate materie il Tribunale è competente anche per la verifica delle decisioni cantonali; inoltre, in casi isolati esso giudica nell’ambito di procedimenti legali.

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Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ogni Cantone nomina un Tribunale delle assicurazioni come istanza di giudizio unica per i ricorsi nel campo dell’assicurazione sociale.

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Tribunale federale

Il Tribunale federale di Losanna è la più alta autorità giuridica della Confederazione nelle cause civili, penali, amministrative e costituzionali. Esso si amministra in maniera autonoma e indipendente ed è soggetto soltanto alla legge. Il Tribunale federale esercita la vigilanza sugli altri tribunali svizzeri. Il dipartimento del Tribunale federale che si occupa del diritto sociale ha sede a Lucerna.

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U

Uffici AI

Gli uffici AI sono enti di diritto pubblico, che devono essere costituiti dai Cantoni. In qualità di enti assicuratori dell’assicurazione per l’invalidità, essi hanno tre compiti fondamentali: supportano l’inserimento professionale delle persone con problemi di salute; determinano il grado d’invalidità; e stabiliscono l’ammontare degli assegni spettanti a un assicurato in presenza di una cosiddetta grande invalidità. L’ufficio AI per gli assicurati all’estero è l’unico ufficio AI che è istituito dalla Confederazione. Esso ha sede a Ginevra.

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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero UAIE

L’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) gestisce tutti gli assicurati domiciliati all’estero, cittadini svizzeri e stranieri. Ha i seguenti compiti: verificare le domande per determinare il diritto a una prestazione e stabilire il tasso d’invalidità; calcolare la rendita, effettuare il pagamento e gestire le prestazioni degli assicurati all’estero; applicare le convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

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Ufficio centrale di compensazione (UCC)

L’Ufficio centrale di compensazione UCC è l’organo centrale di esecuzione della Confederazione nel settore delle assicurazioni sociali del 1° pilastro, che comprende l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l’assicurazione per l’invalidità (AI) et l’indennità per perdita di guadagno (IPG). L’UCC applica gli accordi e le convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

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Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

L’UFAS controlla l’operato negli organi di esecuzione. Esso si occupa dell’adeguamento continuo delle leggi alle mutate realtà sociali. In parte, ovvero per quanto attiene all’incentivazione dell’assistenza ai bambini complementare alla famiglia, l’UFAS è esso stesso un organo di esecuzione.

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V

Versamento retroattivo

Diritto retroattivo a prestazioni o contributi.

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