Le cittadine ed i cittadini svizzeri come pure i cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che lasciano la Svizzera, non sono più soggetti all'assicurazione obbligatoria. Possono mantenere l'assicurazione obbligatoria AVS/AI/IPG e l'AD in seguenti circostanze:
- attività per i datori di lavoro in Svizzera
- è stato assicurato cinque anni consecutivi immediatamente prima del distacco all'estero
- consenso del datore di lavoro
L'assicurazione obbligatoria AVS/AI/IPG e AD può continuare solamente mediante una richiesta scritta. La domanda dev'essere inoltrata alla Cassa di compensazione del datore di lavoro al più tardi entro 6 mesi dal giorno in cui il salariato soddisfa le condizioni necessarie per il mantenimento dell'assicurazione obbligatoria AVS/AI/IPG e AD (dopo l'inizio dell'attività all'estero). Scaduto questo termine, non è più possibile mantenere l'assicurazione. La Cassa di compensazione esamina se le condizioni per una continuazione dell'assicurazione sono soddisfatte ed emette una decisione soggetta ad opposizione.
Le mogli senza attività lucrativa domiciliate all'estero o i partner registrati non sono assicurati se non si annunciano personalmente. La domanda d'adesione dev'essere inoltrata al più tardi entro 6 mesi dalla partenza per l'estero presso la Cassa di compensazione del partner attivo, in modo che l'assicurazione possa continuare senza interruzione.