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Assegni familiari non agricoli

Chi può beneficiare degli assegni familiari?

Possono beneficiare degli assegni familiari:

  • I salariati non agricoli: a questa categoria di persone è applicabile la Legge federale sugli assegni familiari (LAFam).
  • Le persone senza attività lucrativa:
    per principio la LAFam riconosce il diritto agli assegni familiari anche alle persone senza attività lucrativa con reddito modesto ai sensi dell’AVS.
  • Le persone attive nell’agricoltura:
    la Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) è un ordinamento speciale in virtù del quale hanno diritto agli assegni familiari i contadini indipendenti e i lavoratori agricoli.
  • I lavoratori indipendenti non agricoli:
    Dal 1° gennaio 2013 tutti i lavoratori indipendenti in Svizzera sono obbligatoriamente soggetti alla Legge sugli assegni familiari.

Chi ha diritto in primo luogo?

Dal 1° gennaio 2013 tutti i lavoratori indipendenti sono soggetti obbligatoriamente alla Legge sugli assegni familiari. Essi sono pertanto tenuti al versamento dei contributi e hanno diritto alle relative prestazioni. Ciò comporta in particolare eventuali cambiamenti concernenti il diritto alle prestazioni o il primo avente diritto.

Per ciascun figlio può essere versato un solo assegno. Se più persone soddisfano le condizioni per il diritto agli assegni familiari, esse sono disciplinate secondo l'ordine seguente, determinante non solo per i genitori, ma anche per altri aventi diritto:  

  1. La persona che esercita un'attività lucrativa.
  2. La persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio.
  3. In caso di autorità parentale in comune o se nessuno degli aventi diritto ha l'autorità parentale, è considerata avente diritto in primo luogo la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; in caso di separazione o di divorzio, il diritto agli assegni familiari spetta dunque in primo luogo al genitore che si occupa del figlio. 
  4. Se entrambi i genitori vivono con il figlio (il che è di regola il caso quando i genitori sono sposati), la precedenza è data al genitore che lavora nel Cantone di domicilio del figlio.
  5. Se entrambi i genitori o nessuno dei due lavora nel Cantone di domicilio del figlio, gli assegni familiari sono versati alla persona con il reddito AVS da attività lucrativa dipendente più elevato. Se ambedue esercitano un'attività indipendente, il diritto agli assegni familiari spetta a chi percepisce il reddito più elevato.

Al secondo avente diritto spetta l'importo differenziale, se nel suo Cantone la legge prevede assegni familiari superiori a quelli versati al primo avente diritto. Le persone senza attività lucrativa non hanno diritto al versamento dell'importo differenziale.

Il seguente strumento consente di stabilire, per la maggioranza delle costellazioni, chi ha in primo luogo diritto agli assegni familiari. I cambiamenti che influiscono sul diritto agli assegni devono pertanto venir annunciati immediatamente. In caso di dubbio vogliate rivolgervi alla Cassa di compensazione per assegni familiari competente.


L'opuscolo informativo contiene alcuni esempi:

A quali condizioni?

Di principio, tutti salariati e gli indipendenti hanno diritto ad assegni familiari.

Casi particolari sono:

  • Anche le persone che lavorano a tempo parziale hanno diritto ad assegni familiari interi, a condizione che percepiscano un salario di almeno 612 franchi al mese o di 7 350 franchi all'anno.
  • Se la persona lavora per diversi datori di lavoro, i salari vengono addizionati. In questi casi il datore di lavoro che versa il salario più elevato è competente per gli assegni familiari.
  • Il diritto agli assegni familiari inizia e si estingue con il diritto al salario. In caso d'incapacità al lavoro in seguito a malattia o infortunio, gli assegni familiari continuano ad essere versati per lo meno nel mese in cui è insorta l'incapacità al lavoro e nei tre mesi successivi. Gli assegni sono versati anche durante i diversi congedi, per esempio durante il congedo di maternità, ma al massimo per 16 settimane, e durante il congedo di paternità, ma al massimo per due settimane.

Le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari soltanto se il loro reddito imponibile secondo il diritto federale non supera l'importo di 44 100 franchi l'anno e non percepiscono alcuna prestazione complementare all'AVS/AI. Sono escluse anche le persone che percepiscono una rendita ordinaria di vecchiaia, le persone il cui coniuge percepisce una rendita ordinaria di vecchiaia o sono lavoratori indipendenti.

Il Cantone di Vaud ha fissato il limite di reddito a 58 800 franchi, i Cantoni di Ginevra, Jura e Ticino lo hanno addirittura abolito. Tutti gli altri Cantoni applicano il limite di reddito previsto dalla LAFam.

Quali figli danno diritto agli assegni familiari?

In linea di principio danno diritto agli assegni familiari tutti i figli per i quali si assumono le spese di mantenimento:

  • i figli propri, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o meno o che si tratti di figli adottati;
  • i figliastri che vivono in prevalenza nell’economia domestica del patrigno o della matrigna o vi hanno vissuto fino alla maggiore età;
  • gli affiliati per i quali i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d’educazione;
  • i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell’avente diritto se questo provvede prevalentemente al loro mantenimento.
Gli assegni familiari e l’importo differenziale devono essere trasferiti, in aggiunta ai contributi di mantenimento, alla persona che si occupa del figlio. Se non vengono utilizzati per provvedere ai bisogni del figlio, gli assegni familiari possono essere versati direttamente a quest’ultimo o alla persona che ne ha l’affidamento.

Quali sono gli importi degli assegni?

La LAFam prevede i seguenti assegni familiari che i Cantoni possono aumentare:

  • un assegno per i figli di almeno 200 franchi mensili. L’assegno è versato dal mese in cui il figlio nasce fino alla fine del mese in cui compie il 16° anno d’età. Se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d’età il diritto a un assegno di formazione, quest’ultimo viene versato al posto dell’assegno per i figli. L’assegno per i figli viene corrisposto anche per i figli tra i 16 e i 20 anni che presentano un’incapacità al guadagno a causa di un danno alla salute;
  • un assegno di formazione di almeno 250 franchi mensili. L’assegno è versato dal mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dal mese in cui questi compie il 15° anno d’età. Se il figlio frequenta ancora la scuola dell’obbligo dopo il compimento del 16° anno d’età, l’assegno di formazione è versato dal mese successivo. L’assegno di formazione è versato fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.

I Cantoni possono inoltre introdurre assegni di nascita e di adozione.

Gli importi cantonali in dettaglio:

Come far valere il diritto agli assegni familiari?

Chiunque richieda assegni familiari deve compilare l’apposito questionario. Con la richiesta vanno fornite tutte le indicazioni e giustificativi necessari:

  • I salariati presentano la richiesta al datore di lavoro. Le Casse di compensazione per assegni familiari possono prevedere eccezioni. I salariati ricevono gli assegni familiari di regola dal datore di lavoro con lo stipendio. Gli assegni familiari versati sono compensati con i contributi dovuti alle Casse di compensazione per assegni familiari.
  • I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo e gli indipendenti presentano la richiesta alla Cassa di compensazione per assegni familiari cui sono affiliati. Essi ricevono gli assegni familiari direttamente dalla Cassa di compensazione per assegni familiari.
  • Le persone senza attività lucrativa si rivolgono di regola alla Cassa cantonale di compensazione AVS del Cantone di domicilio. Essi ricevono gli assegni familiari di regola direttamente dalla Cassa cantonale di compensazione.

Il diritto al versamento degli assegni familiari può essere fatto valere a posteriori, ma al massimo per i cinque anni precedenti la richiesta. Questo termine si applica per tutti i diritti a partire dal 1° gennaio 2009. Per i diritti precedenti si applicano, secondo il diritto cantonale, unicamente i termini stabiliti nelle leggi cantonali allora in vigore.

 

Cambiamenti della situazione personale, finanziaria e professionale che influiscono sul diritto alle prestazioni e sulla loro entità devono essere comunicati spontaneamente al datore di lavoro o alla Cassa di compensazione per assegni familiari competente. Questo vale anche per i cambiamenti che incidono sulla graduatoria degli aventi diritto. Vanno comunicati, per es.:

  • la nascita o il decesso di un figlio o la partenza del figlio dalla Svizzera;
  • l’inizio, l’interruzione o la conclusione della formazione di un figlio;
  • la separazione o il divorzio dei genitori o cambiamenti nell’autorità parentale;
  • l’inizio di un’attività lucrativa da parte del secondo genitore o il cambiamento del Cantone, in cui lavora il secondo genitore o in cui vive il figlio;
  • nel caso degli assegni familiari versati a persone senza attività lucrativa vanno comunicati i cambiamenti di reddito e la nascita di un diritto in seguito all’esercizio di un’attività lucrativa.

La riscossione indebita di prestazioni e la violazione dell’obbligo d’informare sono punibili. Gli assegni familiari ricevuti indebitamente vanno restituiti.

Gli assegni vengono versati anche all'estero?

La Svizzera è tenuta a versare assegni familiari per i figli residenti all’estero soltanto se ciò è previsto da una convenzione di sicurezza sociale:

  • i cittadini di Paesi membri dell’UE o dell’AELS hanno diritto ad assegni familiari non ridotti per i figli che risiedono in Paesi membri dell’UE o dell’AELS;
  • la nuova convenzione con il Regno Unito, applicata dal 1° no­vembre 2021, non copre le prestazioni familiari, che non possono dunque per principio essere versate per i figli residenti nel Re­gno Unito, a meno che non si tratti di una situazione rientrante nel campo d’applicazione dell’accordo sui diritti dei cittadini. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internt dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS): www.ufas.admin.ch > Assicurazioni sociali > Assicurazioni sociali internazionali > Uscita del Regno Unito dall’UE (Brexit).

Per contro, gli assegni di nascita e di adozione non sono esportabili.

Come affiliarsi ad una Cassa di compensazione per assegni familiari?

In ogni Cantone c’è una Cassa di compensazione per assegni familiari gestita dalla Cassa di compensazione AVS cantonale. Tutte le altre Casse di compensazione AVS possono istituire in tutti i Cantoni Casse di compensazione per assegni familiari per i datori di lavoro ad esse affiliati, ma non ne hanno l’obbligo. Vi sono anche Casse di compensazione per assegni familiari professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni.

Datori di lavoro:
I datori di lavoro devono affiliarsi ad una Cassa di compensazione per assegni familiari attiva nel Cantone in cui l’impresa ha la sua sede o, nel caso delle succursali, nel Cantone in cui queste sono situate e impiegano lavoratori. Questo vale anche nel caso in cui impieghino unicamente personale senza figli. Le succursali sottostanno all’ordinamento del Cantone in cui sono situate e non del Cantone in cui si trova la sede principale dell’impresa. I Cantoni possono però concordare una deroga a questo principio. 


Salariati: 
I salariati con un datore di lavoro non soggetto all’obbligo contributivo sono soggetti all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono registrati per l’AVS. Questi lavoratori devono affiliarsi ad una Cassa di compensazione per assegni familiari anche se non percepiscono alcun assegno familiare.

Indipendenti:
Gli indipendenti devono affiliarsi ad una Cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone in cui si trova la loro sede sociale.

Persone senza attività lucrativa:

Di regola, le persone senza attività lucrativa sono registrate dalla Cassa cantonale di compensazione AVS del Cantone di domicilio.

Come vengono finanziati gli assegni familiari?

Datori di lavoro:
I datori di lavoro versano alle Casse di compensazione per assegni familiari contributi sui redditi sottoposti all’AVS da loro pagati. L’entità dei contributi varia secondo il Cantone e la Cassa di compensazione per assegni familiari. Nel Cantone del Vallese i salariati devono partecipare al finanziamento.

Salariati:
I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo pagano personalmente i contributi sul loro reddito AVS. L’aliquota di contribuzione corrisponde per principio a quella applicata ai datori di lavoro.

Indipendenti:
I lavoratori indipendenti finanziano gli assegni familiari versando alle Casse di compensazione per assegni familiari contributi calcolati sulla parte del reddito AVS che non supera i 148 200 franchi. Le aliquote contributive variano a seconda del Cantone e della Cassa di compensazione per assegni familiari

Persone senza attività lucrativa:
Per le persone senza attività lucrativa, la LAFam non prevede alcun obbligo contributivo. A certe condizioni, i Cantoni possono però introdurlo, come hanno fatto i Cantoni AR, GL, SO, TG e TI.