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In generale

Che cos'è l'AI?

«La sorella dell'AVS»

L'assicurazione svizzera per l'invalidità (AI) come l'AVS e l'assicurazione malattie è un'assicurazione obbligatoria a livello nazionale. Il suo scopo è di garantire mezzi esistenziali agli assicurati nel caso diventino invalidi con provvedimenti d'integrazione o prestazioni pecuniarie.

L'AI è parte della rete d'assicurazioni sociali della Confederazione, che si basa sul principio dei tre pilastri: l'assicurazione statale con AI, AVS e prestazioni complementari (PC) come primo pilastro, la previdenza professionale (Cassa pensioni) come secondo pilastro e la previdenza personale come terzo pilastro. Questo sistema di assicurazioni sociali si completa con l'aiuto sociale pubblico che, denominato anche assistenza, costituisce l'ultima rete di sicurezza.

Come per l'AVS e le prestazioni complementari anche per l'AI c'è un diritto alle prestazioni, se sono soddisfatte le condizioni fissate con precisione dalla legge.

L'assicurazione svizzera per l'invalidità esiste dal 1960. La sua origine risale al 1925, quando l'elettorato svizzero approvò un articolo costituzionale per l'istituzione di un'assicurazione per la vecchiaia e per l'invalidità.

Chi è assicurato presso l'AI?

Tutti coloro che risiedono in Svizzera o vi esercitano un'attività lucrativa.

Sono obbligatoriamente assicurati presso l'AI

  • tutte le persone che risiedono in Svizzera, e
  • tutte le persone che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera.
A determinate condizioni i cittadini svizzeri ed i cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS che vivono in uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS possono assicurarsi a titolo facoltativo. Quest'assicurazione facoltativa permette di evitare una riduzione della rendita a causa di lacune contributive. Le ambasciate ed i consolati svizzeri forniscono le informazioni necessarie.

Per i cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS ed i cittadini dei paesi che hanno concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera, sono parzialmente
applicabili delle disposizioni particolari.

Che cosa significa invalidità secondo l'AI?

Incapacità di guadagno dovuta a causa di danni alla salute.

L'AI definisce l'invalidità come diminuzione della capacità di guadagno o della capacità di compiere le occupazioni abituali (per es. nell'ambito dell'economia domestica), presunta permanente o di lunga durata (minimo un anno), provocata da un'infermità fisica, psichica o mentale oppure da un'infermità congenita, da una malattia o da un infortunio.

Si ha dunque un'invalidità alle seguenti condizioni:  

  • si è in presenza di un danno alla salute,
  • si riscontra un'incapacità di guadagno permanente o di lunga durata o un'incapacità a svolgere le occupazioni abituali, e
  • l'incapacità di guadagno è causata dal danno alla salute.

Come possono gli assicurati far valere i propri diritti?

Con la comunicazione e la richiesta AI.


Rilevamento   

Il rilevamento tempestivo di persone inabili al lavoro per motivi di salute mira ad evitare che esse diventino invalide. L'AI può agire a scopo preventivo.


Per il rilevamento le persone assicurate vanno comunicate all'Ufficio AI del Cantone di domicilio. Il modulo di comunicazione è disponibile su questo sito o presso gli Uffici AI, le Casse di compensazione e le loro agenzie.

Sono legittimati ad effettuare la comunicazione:  
  • l'assicurato o il suo rappresentante legale
  • i familiari che vivono in comunione domestica con l'assicurato
  • il datore di lavoro dell'assicurato
  • i medici curanti e i chiropratici dell'assicurato,
  • l'assicuratore d'indennità giornaliera in caso di malattia,
  • l'assicuratore infortuni,
  • gli istituti della previdenza professionale,
  • l'assicurazione contro la disoccupazione,
  • gli organi dell'aiuto sociale,
  • l'assicurazione militare.
Il caso può essere comunicato se, per almeno 30 giorni, l'assicurato è stato inabile al lavoro per motivi di salute o se, nell'arco di un anno, ha dovuto assentarsi dal lavoro ripetutamente e la sua malattia rischia di diventare cronica. Prima di effettuare la comunicazione le persone o istituzioni devono informare l'assicurato.

L'Ufficio AI esamina se il caso è di sua competenza e decide se è adeguato o meno presentare una richiesta di prestazioni AI.

La richiesta AI
Per ricevere prestazioni dell'AI gli assicurati devono inoltrare una richiesta presso l'Ufficio AI del loro Cantone di domicilio. Per le persone che non risiedono in Svizzera è competente l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. Il modulo di richiesta ufficiale è disponibile su questo sito o presso gli Uffici AI, le Casse di compensazione e le loro agenzie.

Possono presentare una richiesta:
  • l'assicurato o il suo rappresentante legale,
  • le autorità o i terzi che assistono regolarmente l'assicurato o ne hanno costantemente cura.
Se il danno alla salute può dar diritto a prestazioni AI, la richiesta va inoltrata per tempo. In caso di richiesta tardiva, l'assicurato rischia di non beneficiare di talune prestazioni.

Cosa succede dopo l'inoltro della richiesta?

L'Ufficio AI verifica l'esistenza del diritto.

Ricevuta la richiesta, l'Ufficio AI esamina se le condizioni di diritto a prestazioni AI sono soddisfatte. Si procura tutte le informazioni necessarie per accertare le condizioni di salute dell'assicurato, la sua situazione economica e le mansioni consuete svolte.

Un gruppo interdisciplinare composto da specialisti dell'integrazione professionale, del collocamento, dei centri di accertamento e dei servizi giuridici nonché da medici dei Servizi medici regionali (SMR) partecipa all'accertamento e alla procedura decisionale. Gli Uffici AI collaborano strettamente con le altre assicurazioni sociali e private interessate.

I medici dei SMR verificano se sono soddisfatte le condizioni mediche per la concessione di prestazioni AI. Se necessario possono eseguire esami medici sugli assicurati. Gli Uffici AI possono anche chiedere perizie e ulteriori documenti di natura medica a medici specialisti o ordinare esami presso il Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM).

Per esaminare il diritto alla rendita di assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente o attivi parzialmente o interamente nell'economia domestica oppure esaminare il diritto agli assegni per grandi invalidi e a taluni mezzi ausiliari, il servizio di accertamento dell'Ufficio AI può eseguire sopralluoghi.

Gli specialisti dell'integrazione professionale esaminano i provvedimenti di reinserimento e i provvedimenti professionali attuabili. L'assicurato viene invitato ad un colloquio e consigliato in vista dell'integrazione professionale. Viene allestito un piano d'integrazione e avviata la sua realizzazione.

Affinché l'assicurato mantenga il posto di lavoro o sia reintegrato in un altro, possono essere ordinati provvedimenti d'intervento tempestivo.

Di regola entro 6 mesi dall'inoltro della richiesta di prestazioni AI l'Ufficio AI prende una decisione di principio, che stabilisce se avviare l'integrazione o esaminare la possibilità di assegnare una rendita.

Uffici AI e Casse di compensazione
In ogni Cantone c'è un Ufficio AI, che decide a quali prestazioni AI hanno diritto gli assicurati. Per il calcolo e il pagamento delle indennità giornaliere e delle rendite AI sono responsabili le Casse di compensazione.

Quali sono i doveri di collaborazione degli assicurati?

Devono fare tutto il possibile per evitare l’invalidità.

Gli assicurati devono fare quanto ragionevolmente esigibile per prevenire l'invalidità. Sono considerati ragionevolmente esigibili tutti i provvedimenti adeguati alle condizioni di salute dell'assicurato.

Gli assicurati devono partecipare attivamente all'attuazione di tutti i provvedimenti di accertamento e d'integrazione ragionevolmente esigibili (quali provvedimenti professionali o cure mediche) affinché mantengano il posto di lavoro, esercitino un'attività analoga o possano essere reintegrati in altro modo nel mondo del lavoro.

Devono agevolare gli Uffici AI fornendo i documenti necessari e comunicando i cambiamenti importanti concernenti la loro situazione professionale e familiare e le loro condizioni di salute.

Se l'assicurato non adempie ai suoi obblighi, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate.

Cosa possono fare gli assicurati se non sono soddisfatti della decisione?

Preavviso
Dopo che tutti gli accertamenti necessari sono stati eseguiti, l'Ufficio AI invia un preavviso sulla decisione che intende prendere all'assicurato e alle assicurazioni interessate, che possono consultare l'incarto e pronunciarsi sulla decisione prevista entro 30 giorni.

Decisione
Se l'assicurato non presenta obiezioni e le parti non prendono posizione entro il termine stabilito, l'Ufficio AI emana una decisione.

Se, invece, l'assicurato o le parti formulano obiezioni, l'Ufficio AI è tenuto a pronunciarsi in merito e a tenerne conto nella decisione.

Ricorso
L'assicurato e le parti che non sono d'accordo con la decisione possono inoltrare ricorso per iscritto entro 30 giorni presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell'assicurato.

Per gli assicurati residenti all'estero il ricorso va interposto presso il Tribunale amministrativo federale, a San Gallo.

Contro una sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni o del Tribunale amministrativo federale può essere interposto ricorso presso il Tribunale federale, Corte di diritto sociale, a Lucerna. Il ricorso deve essere presentato per iscritto entro 30 giorni.

La procedura di ricorso concernente prestazioni AI è soggetta a spese.