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Indennità di assistenza

Chi ha diritto all’indennità di assistenza?

Il diritto all’indennità di assistenza è previsto per i genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di salute per i quali ha un bisogno particolarmente elevato di accompagnamento e cura. I genitori che adempiono le condizioni di diritto per l’indennità di assistenza hanno diritto al relativo congedo e all’indennità di perdita di guadagno.

 

Quando un figlio è considerato avere gravi problemi di salute?

Un figlio ha gravi problemi di salute, se:

  • si è verificato un cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica;
  • il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile, oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o oppure del decesso;
  • sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e
  • almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.

I gravi problemi di salute vanno distinti da malattie e infortuni di poco conto: i primi richiedono un’assistenza intensiva da parte dei genitori.

In cosa consiste il congedo di assistenza?

Il congedo di assistenza consiste in 14 settimane al massimo, durante le quali sono versate 98 indennità giornaliere. Il congedo di assistenza può essere fruito in una sola volta o in singoli giorni. Il numero di giorni di congedo effettivi è determinato in funzione del grado d’occupazione. I genitori sono liberi di decidere se e come ripartirsi il congedo tra loro.

Quando si ha diritto all’indennità di assistenza?

Il genitore ha diritto all’indennità di assistenza, se ha un figlio con gravi problemi di salute e interrompe l’attività lucrativa per assisterlo.

Quando inizia e quando si estingue il diritto all’indennità di assistenza?

Il diritto all’indennità di assistenza inizia il giorno in cui il genitore in questione interrompe l’attività lucrativa per assistere il figlio con gravi problemi di salute. Il termine quadro di 18 mesi decorre dal giorno per il quale il primo dei due genitori riceve un’indennità giornaliera.

Il diritto all’indennità di assistenza si estingue al più tardi 18 mesi dopo la riscossione della prima indennità giornaliera (termine quadro). Si estingue prima della scadenza di questo termine, se sono state riscosse le 98 indennità giornaliere previste come limite massimo.

A quanto ammonta l’indennità di assistenza?

L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito immediatamente prima della fruizione dei giorni di congedo, ma al massimo a 220 franchi al giorno.

L’indennità giornaliera massima è versata ai salariati che conseguono un reddito mensile di almeno 8 250 franchi (8 250 franchi x 0,8 ÷ 30 giorni = 220 franchi al giorno) e ai lavoratori indipendenti che conseguono un reddito annuo soggetto all’AVS di almeno 99 000 franchi (99 000 franchi x 0,8 ÷ 360 giorni = 220 franchi al giorno).

Come far valere il diritto all'indennità

Ogni genitore deve compilare una richiesta per l’intera durata del diritto alla prestazione, fornendo anche informazioni sull’altro genitore. In essa deve essere indicato se i genitori si ripartiscono il congedo.

Il datore di lavoro comunica, per la fine di ogni mese, i giorni di congedo conteggiati e il salario versato durante il periodo di diritto all’indennità. È competente il datore di lavoro per il quale il genitore lavorava nel lasso di tempo in questione.

Come viene versata l’indennità di assistenza?

Se durante il periodo in cui sussiste il diritto all’indennità di assistenza il datore di lavoro continua a versare un salario, la cassa di compensazione versa l’indennità al datore di lavoro. In caso di disaccordo con il datore di lavoro o in situazioni particolari, il salariato può chiedere che la cassa di compensazione gli versi direttamente l’indennità.