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Contributo per l'assistenza

Chi può ottenere un contributo per l'assistenza?

Beneficiari di un assegno per grandi invalidi che desiderano vivere a casa e necessitano di un aiuto regolare.

Lo scopo principale del contributo per l'assistenza è quello di rafforzare l'autonomia dei beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell'AI, di responsabilizzarli e di permettere loro di vivere a casa.

Per ottenere il contributo per l'assistenza, gli assicurati adulti devono:

  • beneficiare di un assegno per grandi invalidi e
  • vivere a casa. 

Per poter beneficiare del contributo per l'assistenza, l'assicurato minorenne deve inoltre soddisfare una delle seguenti condizioni supplementari:

  • frequentare la scuola dell'obbligo in una classe normale o seguire una formazione professionale nel mercato del lavoro regolare oppure un'altra formazione di livello secondario II con assiduità;
  • esercitare un'attività professionale nel mercato del lavoro regolare per almeno dieci ore alla settimana;
  • beneficiare di un supplemento per cure intensive per almeno sei ore al giorno.

Possono richiedere la prestazione all'Ufficio AI anche le persone che vivono in un istituto ma intendono uscirne.

Come viene calcolato il contributo?

In funzione del tempo necessario per le prestazioni d’aiuto regolare.

Il contributo per l'assistenza è calcolato in funzione del tempo necessario per le prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha regolarmente bisogno. Nel calcolo è dedotto il tempo già coperto da altre prestazioni (assegno per grandi invalidi, supplemento per cure intensive per i minorenni, cure di base dell'assicurazione malattie obbligatoria ecc.).

Il contributo per l'assistenza ammonta a 34.30 franchi all'ora a partire dal 1° gennaio 2023. Se a causa della disabilità dell'assicurato l'assistente deve disporre di qualifiche particolari, può essere versato un contributo per l'assistenza di 51.50 franchi all'ora. L'importo per il servizio notturno è calcolato caso per caso in funzione dell'intensità dell'aiuto di cui necessita l'assicurato, ma ammonta al massimo a 164.35 franchi per notte. Gli importi versati includono sia i contributi sociali del salariato e del datore di lavoro sia le indennità di vacanza.

Come viene versato il contributo?

Direttamente all’assicurato dietro presentazione di una fattura.

Il contributo per l'assistenza è versato direttamente all'assicurato dietro presentazione mensile di una fattura. Questa deve indicare le ore di lavoro effettivamente prestate, al massimo, negli ultimi 12 mesi.

L'assicurato finanzia unicamente le prestazioni d'aiuto fornite della persona assistente nell'ambito di un contratto di lavoro. L'assicurato ha pertanto il ruolo di datore di lavoro, mentre l'assistente è il suo dipendente. Gli aspetti inerenti al diritto del lavoro (per esempio il versamento del salario in caso di malattia, di vacanze o di ricovero in ospedale di lunga durata dell'assicurato, i termini di disdetta ecc.) sono regolati dalle parti contrattuali. Il rapporto di lavoro è soggetto alle disposizioni sul contratto di lavoro del Codice Civile. I contributi sociali (AVS ecc.) devono essere versati secondo le disposizioni legali come per qualsiasi altro impiego.

L'assistente non può essere il coniuge, né il partner registrato e neanche un parente in linea retta dell'assicurato. Non è riconosciuta nemmeno l'assistenza fornita durante un soggiorno ospedaliero (istituto, ospedale o clinica psichiatrica), semiospedaliero (laboratorio, centro diurno ecc.) o quella fornita da organizzazioni.