Se durante il periodo di diritto all’indennità di paternità il datore di lavoro continua a versare un salario, la cassa di compensazione versa l’indennità al datore di lavoro.
In caso di disaccordo con il datore di lavoro o in situazioni particolari il sala-riato può chiedere che la cassa di compensazione gli versi direttamente l’in-dennità. Sono considerate situazioni particolari, per esempio, l’insolvenza del datore di lavoro o ritardi nel pagamento del salario oppure l’esigenza che questi non venga a conoscenza di fatti concernenti un’altra attività lucrativa (ammontare del salario, attività indipendente ecc.).
Il lavoratore può esigere che l’indennità venga versata ai suoi familiari aventi diritto a prestazioni di mantenimento o di assistenza. L’indennità è versata posticipatamente dopo che il padre ha preso l’ultimo giorno di congedo.
L’indennità di paternità può anche essere esportata, se il lavoratore trasferisce il suo domicilio all’estero dopo la nascita del figlio. In tal caso la competenza passa alla Cassa svizzera di compensazione.