Rimborso dei contributi

Su questa pagina i beneficiari di prestazioni AVS/AI versate dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) troveranno le informazioni necessarie in merito al rimborso dei contributi AVS.

Se è cittadino/a di un Paese con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, può chiedere il rimborso dei contributi AVS dopo aver lasciato definitivamente la Svizzera.

Eccezione
Le convenzioni concluse tra la Svizzera ed i paesi seguenti prevedono, a determinate condizioni, il rimborso dei contributi: India, Australia, Brasile, Cina, Corea del Sud, Tunisia, Uruguay e Filippine.



Condizioni e diritto al rimborso

  • Deve aver versato contributi per almeno 12 mesi.

  • Lei e la sua famiglia (coniuge e figli di meno di 25 anni) dovete aver lasciato la Svizzera o avere la ferma intenzione di lasciarla definitivamente.

  • I figli maggiorenni di meno di 25 anni che rimangono in Svizzera devono aver concluso la formazione.

La domanda di rimborso può essere inoltrata prima di lasciare la Svizzera unicamente se è in possesso dell’attestato di partenza. Il pagamento avverrà una volta che si sarà trasferita definitivamente all’estero.

La domanda deve essere presentata al più tardi 5 anni dopo il verificarsi dell’evento assicurato (raggiungimento dell’età di pensionamento o decesso della persona assicurata).

Eccezione: Se risiede in uno Stato membro dell’UE/AELS e il coniuge è cittadino svizzero o di uno Stato membro dell’UE/AELS, non ha diritto al rimborso dei contributi.


Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda

  • Copia del certificato AVS
  • Copia dell’attestato di partenza dalla Svizzera
  • Certificato di cittadinanza attuale o copia del passaporto valido e firmato per la persona assicurata e la sua famiglia: coniuge e figli di meno di 25 anni
  • Certificato di residenza attuale (al di fuori della Svizzera) per ciascun membro della famiglia
  • Per i rifugiati, è indispensabile un certificato relativo al loro statuto
  • Atto di matrimonio, atto di divorzio e/o atto di morte

Base di calcolo per il rimborso dei contributi

L’importo del rimborso può raggiungere al massimo l’8,7 % del reddito totale lordo corrispondente ai contributi versati all’AVS, ossia:

  • 4,35 % corrispondente ai contributi personali della persona assicurata
  • 4,35 % corrispondente ai contributi del datore di lavoro.

L’importo del rimborso dei contributi può in certi casi essere ridotto. Il rimborso non può superare l’ammontare complessivo attuale delle prestazioni AVS che potrebbero essere versate alla persona assicurata alle stesse condizioni personali.


Imposta alla fonte

Tutte le decisioni di rimborso dei contributi AVS sono soggette all’imposta alla fonte. Il reddito determinante per l’aliquota d’imposta è l’importo totale del rimborso.

Per l’imposizione sui contributi AVS rimborsati viene applicata la scala D.  

Per qualsiasi chiarimento a riguardo, La preghiamo di contattare il seguente ufficio:

Administration fiscale cantonale
26, rue du Stand
Case Postale 3937
1211 Genève 3

Tel. : +41 22 327 70 00

Ultima modifica 14.07.2023

Inizio pagina

https://www.zas.admin.ch/content/zas/it/home/particuliers/les-versements-uniques/remboursement-des-cotisations.html