Navigazione rapida (Accesskeys)

Navigazione lingue

Avvio contenuto

Spese di malattia e d'invalidità

Chi può farsi rimborsare le spese?

Le persone aventi diritto alle PC possono farsi rimborsare le spese di malattia e d'invalidità oltre alle prestazioni complementari annue.

Le spese possono essere rimborsate solo se non sono già coperte da un'assicurazione (Cassa malati, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione di responsabilità civile, assicurazione per l'invalidità ecc.).

Per ulteriori informazioni:

Quale spese vengono rimborsate?

Oltre alle prestazioni complementari annue, le persone aventi diritto alle PC possono farsi rimborsare anche le spese seguenti:

  • trattamenti dentistici (trattamento semplice, adeguato ed economico);
  • aiuto, cura e assistenza a casa o in strutture diurne;
  • spese supplementari per un regime dietetico d'importanza vitale;
  • trasporto al luogo di trattamento più vicino;
  • spese per mezzi ausiliari;
  • partecipazione alle spese della cassa malati (partecipazione alle spese e franchigia);
  • balneoterapie e soggiorni di convalescenza prescritti dal medico.

I costi di malattia rimborsabili sono definiti dai Cantoni.

Nel quadro delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità è possibile rimborsare annualmente alle persone che vivono in casa, oltre alle PC, al massimo i seguenti importi:

  • a persone sole = 25 000.- fr.
  • a coniugi = 50 000.- fr. 
  • a persone collocate in un istituto = 6 000.- fr.

I Cantoni possono tuttavia prevedere importi superiori.

Come far valere il diritto al rimborso?

Il rimborso delle spese dev'essere richiesto entro quindici mesi dall'emissione della fattura. Le spese di malattia e le spese dovute all'invalidità nonché per mezzi ausiliari possono essere rimborsate solo per l'anno in cui è avvenuto il trattamento o l'acquisto.

Di solito gli organi per prestazioni complementari si trovano presso la Cassa di compensazione del Cantone di residenza.