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Indennità per chi presta servizio

Chi ha diritto alle indennità?

Hanno diritto alle indennità di perdita di guadagno (IPG) le persone domiciliate in Svizzera o all'estero che

  • prestano servizio nell'esercito svizzero, nel servizio di protezione civile e nel servizio della Croce Rossa - per ogni giorno di servizio retribuito;
  • prestano servizio civile - per ogni giorno di servizio computabile; 
  • prendono parte ai corsi federali o cantonali per quadri di Gioventù e Sport - per ogni giorno di corso per cui ricevono un'indennità giornaliera;
  • prendono parte ai corsi per monitori di giovani tiratori - per ogni giorno per cui ricevono il soldo di servizio.

Quali sono i generi di indennità?

Indennità di base, assegni per figli, assegno per l'azienda, assegni per le spese di custodia .


L'indennità di base 

L'indennità di base è versata a tutte le persone che prestano servizio indipendentemente dal loro stato civile e dall'esercizio di un'attività lucrativa:


Per principio, le reclute ricevono un'indennità unica di 69 franchi al giorno, indipendentemente dal fatto che, prima di entrare in servizio, abbiano esercitato un'attività lucrativa o abbiano seguito una formazione o che, durante la scuola reclute, abbiano mantenuto un rapporto di lavoro. È fatta eccezione per le reclute con figli, esse beneficiano di un'indennità calcolata in maniera analoga a quella delle persone (attive o non attive) che hanno concluso la loro formazione di base.

Per le persone in ferma continuata valgono gli stessi tassi d'indennità applicabili a coloro che prestano il proprio servizio ripartendolo sull'arco di più anni. Per quanto riguarda le indennità, durante il periodo di formazione di base le persone in ferma continuata sono quindi equiparate alle reclute.

Per i quadri in ferma continuata valgono altri tassi d'indennità. Durante il periodo d'istruzione di base generale (IBG) sono equiparati alle reclute, per i rimanenti giorni di servizio l'importo dell'indennità è invece pari ad almeno 102 franchi.

Assegni per figli

Gli assegni per figli sono versati a favore
  • dei figli di coloro che prestano servizio;
  • degli affiliati di coloro che prestano servizio, di cui questi ultimi assumono gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.

L'assegno per figli ammonta a 22 franchi e viene concesso per ogni figlio che non abbia ancora compiuto i 18 anni. Per figli che seguono una formazione scolastica o professionale l'assegno viene concesso fino a 25 anni compiuti. A causa della limitazione dell'indennità totale questo assegno potrebbe non essere sempre versato per intero o per tutti i figli.

L'assegno per l'azienda
L'assegno per l'azienda è versato agli aventi diritto che sopportano le spese d'esercizio (locali, ecc.) e conseguono la maggior parte del loro reddito da un'attività indipendente in qualità di
  • proprietari, affittuari o usufruttuari;
  • membri di una società in nome collettivo; 
  • membri a responsabilità illimitata di una società in accomandita semplice;
  • membri di un'altra collettività con scopo lucrativo, ma senza personalità giuridica (per es. società semplice, comunione ereditaria).

L'assegno per l'azienda è versato anche ai membri della famiglia che svolgono la maggior parte della loro attività professionale nell'azienda agricola familiare. Tuttavia, per poter beneficiare di quest'assegno, devono essere sostituiti per almeno 10 giorni durante un servizio ininterrotto di almeno 12 giorni da un ausiliario, la cui remunerazione media in contanti ammonta ad almeno 75 franchi al giorno.

L'assegno per l'azienda ammonta a 75 franchi al giorno.

Assegni per le spese di custodia
Gli assegni per le spese di custodia sono concessi alle persone che prestano servizio se vivono nella stessa economia domestica con figli di età inferiore ai 16 anni e che prestano servizio per almeno 2 giorni consecutivi. Vengono rimborsate unicamente le spese supplementari che insorgono qualora la persona che presta servizio non è più in grado di assolvere da sola i compiti di custodia regolari. Non vengono rimborsate le perdite di guadagno provocate ai terzi a cui è stata affidata la custodia dei figli durante il servizio. Vengono rimborsati i costi effettivi a partire da 20 franchi per ogni periodo di servizio fino ad un massimo di 75 franchi per ogni giorno di servizio.

Qual'è il limite massimo e dell'indennità totale?

L'indennità totale è composta dall'indennità di base e dagli assegni per figli.

Per le persone che esercitano un'attività lucrativa l'indennità di base ammonta all'80 % del reddito medio conseguito prima del servizio, più gli assegni per figli. L'indennità totale per le persone che esercitano un'attività lucrativa, non può superare il reddito medio dell'attività lucrativa conseguita prima del servizio. Tuttavia, il limite massimo è di 275 franchi al giorno.

Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, l'indennità totale non può superare 138 franchi e, durante determinati servizi d'avanzamento, 193 franchi al giorno.

L'assegno per l'azienda viene assegnato in aggiunta all'indennità totale e non viene mai ridotto.

Gli assegni per le spese di custodia vengono assegnati in aggiunta all'indennità totale.

Quale indennità si riceve in caso di disoccupazione o lavoro ad orario ridotto?

In caso di disoccupazione o di lavoro ad orario ridotto, l'indennità è calcolata in base al reddito conseguito dalle persone che prestano servizio prima dell'inizio della disoccupazione o del lavoro ad orario ridotto. Tuttavia, se l'indennità di perdita di guadagno è inferiore a quella di disoccupazione, gli interessati possono richiedere la differenza alla loro cassa di disoccupazione entro i limiti d'indennizzazione previsti dalla legge (ne sono esclusi le scuole reclute ed i servizi d'avanzamento).

Come far valere il diritto?

Coloro che prestano servizio ricevono dal contabile un modulo IPG sul quale figurano i giorni di servizio o di corso compiuti. Gli interessati lo compilano indicando la loro situazione personale e lo trasmettono:

  • Se sono salariati o apprendisti: al datore di lavoro. Se la persona che presta servizio ha diversi datori di lavoro, il modulo IPG è trasmesso ad un datore di lavoro di sua scelta. Agli altri datori di lavoro sono invece richieste le attestazioni di salario conformemente alla lettera C del modulo. In seguito, il modulo IPG originale e le attestazioni devono essere inoltrati alla cassa di compensazione del datore di lavoro che ha compilato il modulo;
  • Se esercitano un’attività lucrativa indipendente: alla loro cassa di compensazione.
  • Se sono contemporaneamente salariati ed indipendenti: alla loro cassa di compensazione. Al datore di lavoro dev’essere richiesta un’attestazione di salario.
  • Se sono disoccupati: all’ultimo datore di lavoro. Se la ditta dell’ultimo datore di lavoro non esiste più, il modulo IPG dev’essere inoltrato alla cassa cantonale di compensazione del cantone di domicilio indicando l’ultimo datore di lavoro.
  • Se sono studenti che esercitano un’attività lucrativa: all’ultimo datore di lavoro.
  • Se sono studenti che non esercitano un’attività lucrativa: alla cassa cantonale di compensazione in cui è domiciliato l’istituto scolastico.
  • Se non esercitano un’attività lucrativa: alla cassa di compensazione del loro cantone di domicilio.
  • Se non esercitano un’attività lucrativa e non sono sottoposti all’obbligo di pagare i contributi AVS: alla cassa cantonale di compensazione o all’agenzia del
    comune di domicilio.
  • Se sono Svizzeri che vivono all’estero: alla Cassa svizzera di compensazione, Casella postale 3100, 1211 Ginevra 2.


Affinché le indennità di perdita di guadagno possano essere versate al più presto, le persone che prestano servizio sono pregate di compilare e
trasmettere quanto prima il modulo IPG.

Senza invio del questionario "IPG-Richiesta" originale, nessun'indennità verrà versata. Se il questionario "IPG-Richiesta" è andato perso, la Cassa di compensazione competente (vedi cifra 14), su presentazione del libretto di servizio o del certificato di partecipazione alla formazione di quadri di Gioventù e Sport, emette un duplicato. 


I datori di lavoro iscrivono nel questionario "IPG-Richiesta" il salario da loro corrisposto al dipendente prima dell'entrata in servizio ed inviano immediatamente il documento alla loro Cassa di compensazione AVS, affinché il pagamento delle indennità di perdita di guadagno possa essere eseguito al più presto.

Per far valere il diritto all'assegno a favore di figli naturali e di figli affiliati e all'assegno per l'azienda (in caso di attività nell'azienda agricola familiare), le persone che prestano servizio devono compilare i fogli complementari ottenibili presso il contabile o presso la loro Cassa di compensazione AVS o le sue rispettive agenzie.
 

Il diritto all'assegno per le spese di custodia viene richiesta presso la Cassa di compensazione AVS competente, compilando un formulario separato a cui vanno allegati i relativi documenti.

Il diritto all'IPG si estingue dopo cinque anni dalla fine del servizio.

Come viene versata l'indennità?

Per principio l'indennità viene versata direttamente alle persone che prestano servizio. Se i datori di lavoro continuano a versare il salario durante il servizio, l'indennità viene loro versata nei limiti dell'ammontare del salario. Questo vale anche nel caso in cui il servizio sia prestato interamente o in parte durante il tempo libero del lavoratore e dunque il datore di lavoro non subisce alcun danno materiale. Invece, gli assegni per le spese di custodia vengono sempre versati direttamente alla persona che presta servizio.

In generale, l'indennità per i servizi di durata non superiore a un mese viene versata alla fine del servizio. Per servizi di durata più lunghi, l'indennità viene versata una prima volta dopo 10 giorni ed in seguito mensilmente.

Se coloro che prestano servizio o i loro familiari necessitano dell'indennità a scadenze più ravvicinate per poter provvedere al loro sostenimento, possono chiedere che il versamento sia effettuato ogni 10 giorni.